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Sicurezza Balneare

disposizioni generali

disposizioni generali

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 Durante i periodi di apertura al pubblico ai fini della balneazione, cosi come stabiliti dai singoli 
comuni costieri, i titolari degli stabilimenti balneari, per le aree in concessione, ed i comuni, per le 
aree destinate alla libera fruizione, devono garantire il servizio di salvataggio con le modalità indicate 
nel successivo articolo 4. Sarà cura di ogni concessionario apporre idonea cartellonistica indicante 
l’orario durante il quale viene assicurato il servizio di assistenza bagnanti. 

1.2 Nelle strutture balneari autorizzate dalla competente Amministrazione ad operare prima della data di 
inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio 
deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà 
aperto soltanto per elioterapia ed il concessionario dovrà issare una bandiera rossa ed esporre un 
apposito cartello ben visibile agli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NONSICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI 
SALVATAGGIO”. 

1.3 Nel caso in cui la civica amministrazione non possa provvedere ad attivare il servizio di salvataggio 
previsto dal precedente punto 1.1, dovrà darne immediata comunicazione all’Autorità Marittima e 
contemporaneamente apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti 
(redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER 
MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. 

1.4 L’obbligo di garantire il servizio di salvataggio è posto anche a carico dei titolari delle concessioni ad 
“uso esclusivo” delle “colonie marine”. Tale servizio deve essere assicurato per tutto il periodo di 
permanenza in spiaggia della colonia. Al di fuori di tale periodo dovrà essere esposta idonea 
segnaletica nelle medesime modalità di cui al precedente punto 1.3. 
Qualora la concessione non venga svolta ad “uso esclusivo” delle colonie marine, si applicheranno 
le disposizioni generali sul servizio di salvataggio di cui al precedente punto 1.1. 

disciplina dello sci nautico

disciplina dello sci nautico

ART. 10 – DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DEL 
TRAINO DI GIOCHI D’ACQUA 

10.1 La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal 
Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto 
assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al traino dei giochi d’acqua (banana boat, 
ciambelle e similari). 

10.2 L’applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione 
balneare, ma si estende all’intero anno. 

10.3 L’esercizio di tali attività deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 2 
dell’Ordinanza n. 32/2011 datata 03/05/2011 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, in 
premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte 
integrante. Dovranno essere osservate le prescrizioni ed istruzioni fornite dal costruttore. 

10.4 La pratica delle attività in questione è, inoltre, subordinata all’osservanza delle seguenti condizioni: 
a) i conduttori delle unità navali a motore devono essere regolarmente abilitati ed essere assistiti da 
altra persona esperta nel nuoto; fermo restando le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente 
normativa, le unità navali devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di ampio 
specchio retrovisore convesso, riconosciuti idonei dall’Autorità Marittima; durante le fasi 
dell’esercizio, la distanza fra il mezzo e lo sciatore e le altre unità non deve essere inferiore a 12 
metri. La partenza ed il recupero della persona trainata devono avvenire soltanto nelle acque 
libere da bagnanti ed unità in genere. Tutte le unità utilizzate per lo sci nautico in regime di 
locazione o noleggio, devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dall’Autorità 
Marittima secondo le norme dettate dall’Ordinanza n…../11 su locazione e noleggio; 
b) è fatto divieto a qualsiasi unità in navigazione nelle vicinanze dei natanti impiegati nell’attività di 
cui trattasi, di avvicinarsi ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, individuata nella 
lunghezza del complesso cavo - soggetto/elemento trainato (sciatore, galleggiante, paracadutista-
paracadute), nonché di seguire o attraversare la scia ovvero effettuare evoluzioni tali da 
costringere l’unità trainante a compiere brusche e repentine manovre e variazioni di rotta o di 
velocità; analogo divieto è posto a carico dell’unità trainante che dovrà porre la massima 
attenzione nella navigazione, mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra 
brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose; 
c) i mezzi nautici devono essere muniti di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in 
folle del motore, oltre che di una adeguata cassetta di pronto soccorso e, per ogni sciatore 
trainato, di un salvagente anulare pronto all’uso con annessa collegata sagola galleggiante di 
lunghezza non inferiore a 30 mt.; 
d) le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività devono 
garantire espressamente la copertura di tutti i danni, relativi a cose e/o persone comunque 
derivanti dall’espletamento dell’attività esercitata; 
e) qualora l’esercizio delle attività di cui al presente articolo venga svolto per conto terzi, l’esercente 
deve munirsi delle prescritte autorizzazioni, ivi compresa quella rilasciata dall’Autorità Marittima ai 
soli fini della sicurezza dei bagnanti; 
f) ogni unità potrà trainare non più di un paracadutista o non più di un natante; 
g) lo sciatore/la persona munita di paracadute ovvero le persone trasportate con il galleggiante 
dovranno avere almeno 14 anni compiuti, nonché indossare una cintura di salvataggio di tipo 
approvato, in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto; in particolare, 
l’imbracatura del paracadutista dovrà essere munita di meccanismo di sgancio che consenta la 
liberazione immediata del trainato; 
h) nel periodo di validità dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare la partenza e l’arrivo dovranno 
avvenire oltre 300 metri dalla costa che dovranno essere raggiunti a remi o con il motore al 
minimo regime consentito, utilizzando appositi corridoi. L’unità rimorchiante il galleggiante 
comunemente denominato “banana-boat”, qualora dovesse effettuare la partenza e l’arrivo dalla 
battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando i corridoi debitamente 
autorizzati e riservati per tale attività, alla velocità minima consentita per la manovra. E’ fatto 
obbligo per il conducente accertarsi che corridoi e corsie siano sgombre da persone prima di 
intraprendere l’attraversamento; i) l’installazione di eventuali impianti fissi (trampolini, piattaforme, ecc.) dovrà essere 
preventivamente autorizzata da questa Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della 
navigazione; 
j) i natanti denominati “banana-boat” e similari, per essere rimorchiati, dovranno avere un certificato 
di conformità al prototipo omologato da cui si evinca l’idoneità degli stessi al rimorchio ed il 
numero massimo di persone trasportabili; 
k) le persone che svolgono le attività di cui al presente articolo, anche ai fini di lucro, saranno 
ritenute responsabili dell’efficienza della sicurezza dei mezzi/attrezzature utilizzati; 
l) è fatto divieto di effettuare l’attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che 
pratichino la medesima attività, a distanza tale da creare rischi, anche potenziali di collisione. 

locazione natanti da diporto

locazione natanti da diporto

ART. 11 – LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO 

11.1 L’attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto è disciplina da: 
Codice della Nautica da Diporto approvato con decreto legislativo 171/2005; 
Regolamento di attuazione al Codice della Nautica da Diporto approvato con Decreto Ministeriale 
146/2008 
Decreto Ministeriale 10/05/2005 n. 121 “Regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli 
professionali del diporto” 
Ordinanza n. 27/2011 del Capo del Circondario Marittimo di Ancona 

corridoi di lancio

corridoi di lancio

ART. 12 – CORRIDOI DI LANCIO 

12.1 Il posizionamento dei corridoi di lancio è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte 
del Comune competente per territorio, nel rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza di 
sicurezza balneare. 

12.2 L’attraversamento della zona riservata alla balneazione, da parte dei natanti diversi da jole, 
canoe, pattini, sandolini, mosconi e mezzi similari, potrà avvenire solo entro appositi corridoi di 
lancio aventi le seguenti caratteristiche: 
larghezza metri 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà 
essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione/area interessata sia pari o inferiore al 
limite di metri 20; 
lunghezza misurata a partire dalla battigia fino al largo, non inferiore a metri 300 (e, comunque, in 
relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti ); 
delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata e 
distanziati ad intervalli non inferiori a venti metri nei primi cento metri e, successivamente a 
cinquanta metri; 
individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui 
gavitelli esterni di delimitazione e dell’imboccatura a terra mediante cartellonistica recante la 
dicitura “RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI 
BALNEAZIONE”. 
I concessionari devono assicurare la permanenza in posizione dei gavitelli, provvedendo, ove 
necessario, al loro pronto riposizionamento. 

Norme di comportamento: 

12.3 Le unità a vela non dotate di motore, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi 
ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza. 

12.4 Le unità a motore, ivi comprese le moto d’acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, 
comunque, a velocità non superiore ad un nodo e in dislocamento. 

12.5 E’ fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio, in quanto 
destinati solo al transito delle unità. 

trasporto passeggeri in brevi gite

trasporto passeggeri in brevi gite

ART. 14 - TRASPORTO PASSEGGERI IN BREVI GITE 

Fermo restando quanto prescritto nel precedente articolo 2 ed ai fini di sicurezza della navigazione, 

14.1 Le imbarcazioni a vela o motore adibite al servizio pubblico di trasporto in brevi gite devono essere 
munite di apposita autorizzazione rilasciata dall' Autorità Marittima competente. 

14.2 Dette imbarcazioni, oltre ai regolamentari segni di individuazione prescritti dagli artt. 308 e 309 del 
Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, devono avere una fascia larga 
almeno 15 cm. pitturata in arancione lungo tutto lo scafo al di sotto della falchetta, nonché esporre 
in modo ben visibile e a poppa una tabella a caratteri indelebili, con la seguente dicitura: 
"PORTATA PASSEGGERI N° _________" (indicando il numero prescritto nella relativa 
autorizzazione di cui al precedente comma 14.1 ). 

14.3 Alle stesse imbarcazioni è vietato l’uso di altoparlanti, nonché di ogni altro mezzo di propaganda 
acustica dalle ore 13.00 alle ore 16.00. E' consentito l'utilizzo di apparecchi di riproduzione sonora 
oltre i 500 metri di distanza dalla costa, ad un volume limitato alle necessità di ascolto dei 
passeggeri. 
14.4 Il trasporto dei passeggeri deve essere effettuato solo con mare e tempo assicurati. 

14.5 Per l'ormeggio ed il tiro a secco delle imbarcazioni autorizzate al trasporto dei passeggeri in brevi 
gite possono essere individuate, dall' Autorità Marittima, apposite zone riconoscibili da particolari 
segnali da mantenersi sulla spiaggia a cura del concessionario dello stabilimento o del servizio di 
noleggio, previa istruttoria da effettuarsi con le Amministrazioni interessate. 

14.6 L’atterraggio e la partenza dalle spiagge possono essere consentite a condizione che: a) le eliche 
siano schermate; b) sia presente ed utilizzato secondo le previsioni degli articoli 12.1 e 12.2, un 
corridoio di atterraggio regolarmente autorizzato e correttamente segnalato; c) sia svolto un 
efficace servizio di vedetta secondo le modalità previste nell’autorizzazione di cui al punto 14.1; d) 
sia conclusa positivamente apposita istruttoria con tutte le Amministrazioni interessate; e) l’area 
non interessi zone frequentate da bagnanti. 

volo da diporto sportivo

volo da diporto sportivo

ART. 15 – VOLO DA DIPORTO SPORTIVO (VDS) 

Ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’art. 9 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 
9 luglio 2010 n. 133 “Nuovo Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985 n. 106 concernente la 
disciplina da diporto o sportivo” la fascia di specchio acqueo riservata alla balneazione così come 
individuata nel precedente art. 2 e l’adiacente arenile destinato all’attività balneare, vengono identificati 
quali luoghi con “assembramento di persone”, pertanto, su di essi, è vietato il sorvolo degli apparecchi 
di cui all’articolo 2, lettera b) (VDS) del citato D.P.R. 133/2010.

zone di mare riservate alla balneazione

zone di mare riservate alla balneazione

ART. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE 

2.1 La zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione ad 
eccezione delle sotto indicate aree in cui, in considerazione della particolare morfologia della costa, 
le distanza à ridotta a 100 metri: 
- Spiaggia ricompresa nel comune di Ancona delimitata, a nord, dal cantiere navale “Fincantieri e, a 
sud, dallo scoglio del trave; 
- Spiaggia ricompresa nei comuni di Ancona e Sirolo delimitata, a nord, dalla perpendicolare a 
mare della chiesetta di S. Maria di Portonovo e, a sud, dagli scogli delle “Due Sorelle”. 
Il limite esterno di tale zona di mare deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari 
con il posizionamento di gavitelli di colore rosso adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza 
di metri 50 (cinquanta) l’uno dall’altro, parallelamente alla costa, in corrispondenza delle estremità 
del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I 
concessionari medesimi devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli, 
provvedendo, ove necessario, al loro riposizionamento. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni 
rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti. 

2.2 I concessionari per le spiagge in concessione ed i Comuni per le spiagge libere destinate alla 
balneazione devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti 
al nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,00 di profondità) deve essere segnalato con tabelle 
fissate su pali e portante l’indicazione “LIMITE DELLE ACQUE SICURE (mt. 1,00)” ovvero mediante 
il posizionamento di gavitelli di colore bianco, indicante la stessa dicitura, adeguatamente ancorati al 
fondo e posti a distanza adeguata l’uno dall’altro in modo tale da essere ben visibili dai bagnanti 
lungo tutto il fronte mare. Qualora le caratteristiche del fondale non consentano il posizionamento dei 
suddetti sistemi di segnalazione (considerata l’estrema vicinanza alla battigia della linea batimetrica 
di metri 1,00), i concessionari per le spiagge in concessione ed i Comuni per le spiagge libere 
destinate alla balneazione dovranno apporre sulla spiaggia idonea segnaletica, ben visibile agli 
utenti (redatta in più lingue), recante la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE 
(PROFONDITA’ METRI 1,00) NON SEGNALATO”. 

2.3 Gli stessi soggetti devono, altresì, informare i bagnanti circa la presenza di eventuali fattori di rischio 
per la balneazione quale la presenza di buche, avvallamenti del fondo, scogliere sommerse, correnti 
pericolose ecc.. 


2.4 Nella zona di mare di cui al punto 2.1 il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del 
Compartimento Marittimo di Ancona con Ordinanza n. 32/2011, in premessa citata, che si riporta in 
stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante. 

2.5 Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti si richiamano le indicazioni di carattere generale 
contenute nel Decreto Ministeriale 29.07.2008, n. 146 in premessa citato. Il conduttore è 
responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche 
necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare. 

zone di mare vietate alla balneazione

zone di mare vietate alla balneazione

ART. 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE 
3.1 E’ vietata la balneazione: 
a) nei porti. Nel porto di Ancona è inoltre vietata nello specchio acqueo interno alla linea che 
congiunge il fanale rosso posto all’estremità del Molo foraneo nord (n° 3931 Elenco Fari e 
Fanali) con il fanale rosso posto all’estremità del Molo di protezione del bacino della Fincantieri 
n° 3934 Elenco Fari e Fanali) 
b) nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali; 
c) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ovvero pontili o 
passerelle di attracco di unità navali, per un raggio di metri 200 di distanza dai medesimi; 
d) all’interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati; 
e) nelle zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità. 

servizio di assistenza e soccorso in mare

servizio di assistenza e soccorso in mare

ART. 4 – SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE 

4.1 Durante l’orario di balneazione e fermo restando quanto previsto dal precedente punto 1.2, i 
concessionari di strutture balneari singoli o associati devono: 
organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente 
bagnanti ogni 150 (centocinquanta) metri lineari o frazioni di essi, munito di brevetto in corso di 
validità a tal fine rilasciato da organismi riconosciuti dalle vigenti disposizioni; 
esporre in luogo ben visibile all’utenza copia della presente Ordinanza in formato di stampa A1; 
se particolari conformazioni dell’arenile o della costa (ad esempio scogliere parallele alla battigia, 
pennelli imbonitori, etc…) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte 
della concessione, incrementare il numero degli assistenti abilitati al salvamento, anche in 
collaborazione con altri stabilimenti limitrofi, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su 
tutto il tratto di mare interessato. 

4.2 L’assistente bagnanti deve: 
indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca “BAGNINO DI SALVATAGGIO”; 
essere dotato di fischietto; 
tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare 
immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, all’Autorità Marittima ogni eventuale 
incidente verificatosi e/o intervento effettuato durante l’attività di assistenza bagnanti; 
verificare, prima di iniziare il proprio turno, la presenza di tutte le dotazioni necessarie per lo 
svolgimento del servizio, segnalando prontamente al concessionario le eventuali carenze 
riscontrate ai fini dell’immediato ripristino. 

4.3 L’assistente bagnanti non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro 
servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato. 

4.4 Il servizio di assistenza e soccorso in mare dovrà essere garantito per tutto l’orario di balneazione, 
presso la postazione di salvataggio di cui al successivo art. 4.7, da ubicarsi il più vicino possibile alla 
zona di intervento, oppure, qualora ritenuto più proficuo ai fini della efficienza/efficacia del servizio di 
assistenza e soccorso ai bagnanti, in mare a bordo dell’imbarcazione di servizio, nello specchio 
acqueo antistante lo stabilimento. 

4.5 L’assistente bagnanti deve altresì vigilare circa possibili improvvisi pericoli che si dovessero 
presentare durante la balneazione e in particolare sulle eventuali alterazioni del moto ondoso del 
mare (le cosiddette “onde anomale”) che possano costituire motivo di pericolo o apportare 
inconvenienti ai bagnanti in prossimità della linea di battigia. In tale circostanza, l’assistente abilitato 
al salvataggio darà l’immediato seguente avviso: “attenzione! Moto ondoso in aumento”. In relazione 
a quanto precede, la postazione fissa dell’assistente bagnanti dovrà essere dotata di adeguati sistemi 
acustici di comunicazione (altoparlanti, megafoni o altro). Il titolare dello stabilimento balneare, 
qualora siano constatati i fenomeni sopra descritti, deve darne immediata notizia alla Autorità Marittima competente, tramite il numero 071.227581 (Capitaneria di Porto di Ancona) per le azioni di 
accertamento di eventuali responsabilità in ordine al verificarsi di tali eventi, ovvero, in caso di 
richiesta di soccorso, tramite il NUMERO BLU 1530 (gratuito). 

4.6 Ferma restando la diretta responsabilità di ogni singolo concessionario, per quanto concerne la più 
completa garanzia di sicurezza per i bagnanti nello specchio acqueo antistante la rispettiva 
concessione, è ammesso che più titolari di concessioni contigue possano organizzare il servizio di 
salvamento in maniera congiunta in modo da assicurare tale servizio con continuità con un assistente 
bagnanti e relativa unità almeno ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte mare. I concessionari che 
intendono avvalersi di tale facoltà dovranno presentare apposita comunicazione scritta, soggetta ad 
approvazione dell’Autorità Marittima competente per territorio, indicando le concessioni demaniali 
marittime interessate, il numero e l’esatta dislocazione delle postazioni di salvataggio, i nominativi e 
gli estremi del brevetto degli assistenti bagnanti ovvero della società fornitrice del servizio ed 
allegando idonea planimetria dalla quale sia possibile identificare con certezza il tratto di mare 
coperto dal servizio di salvamento in forma associata. Tale organizzazione del servizio di salvataggio 
non esime ogni singolo concessionario dall’obbligo di esercitare la vigilanza sull’efficienza di detto 
servizio e di collaborare comunque attivamente alla sicurezza dei bagnanti. 

4.7 In prossimità di ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione 
sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 2 (due) metri, devono essere sempre disponibili: 
un binocolo; 
un megafono; 
300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle su rullo, agganciato alla 
piattaforma di osservazione e prontamente amovibile ove se ne ravvisi la necessità; 
un’unità a remi (pattino) di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la 
scritta “SALVATAGGIO” di colore bianco, dotata di due salvagenti anulari muniti ciascuno di una 
sagola galleggiante di almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa, di un paio di pinne, di una 
maschera e di un ancorotto. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e 
deve essere mantenuta sempre efficiente e pronta all’impiego; 
è data facoltà al concessionario/gestore di impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa al natante 
di cui al precedente punto, una moto d’acqua (acquascooter) previa comunicazione da inviare alla 
Capitaneria di Porto di Ancona da parte del responsabile del servizio di salvamento. Tale 
comunicazione dovrà contenere: 
1. i nominativi ed i titoli – patente nautica e brevetto di assistenza bagnante – del personale 
da impiegare; 
2. caratteristiche e dotazioni della moto d’acqua; 
3. modalità di svolgimento del servizio di salvamento; 
4. polizza assicurativa (da allegare in copia) dell’unità che oltre a prevedere la copertura 
Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate; 
5. dichiarazione da parte del responsabile del servizio di salvamento di farsi carico della 
responsabilità dell’espletamento del servizio anche con l’impiego di acquascooter. 
L’utilizzo della moto d’acqua, in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi subordinato al 
rispetto delle seguenti condizioni: 
- il conduttore della moto d’acqua deve essere maggiorenne e munito di patente nautica; 
- presenza a bordo di un abilitato al salvamento in aggiunta al conduttore; 
- impiego della moto d’acqua adibita all’attività di salvamento, in via esclusiva, per tale 
destinazione. 
- Il mezzo, recante la scritta “SALVATAGGIO", deve essere mantenuto in perfetta efficienza e 
posizionato in prossimità della battigia pronto all’uso cui è destinato. 
Inoltre l’impiego di tale mezzo viene rimesso al prudente apprezzamento del responsabile del 
servizio di assistenza bagnanti, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-
marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. Detto mezzo navale deve essere 
condotto con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla 
sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai 
compromettere l’incolumità di altre persone presenti. 

Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine o vasche, indipendentemente dagli altri 
obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti dedicati, secondo le modalità previste dall’art. 14 del D.M. 18 marzo 1996. Il personale di assistenza deve indossare 
una maglietta di colore rosso con la scritta bianca “ BAGNINO DI SALVATAGGIO”. 

disciplina particolare degli stabilimenti balneari

disciplina particolare degli stabilimenti balneari

ART. 5 – DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI 

5.1 In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due 
salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto corredate di 
sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, nonché cartelli idonei ad indicare il numero ed 
eventualmente il nome della concessione demaniale marittima di riferimento. 

5.2 Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la 
balneazione, in ogni stabilimento balneare deve essere issata, a cura dei concessionari, su un 
pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi 
come avviso di balneazione a rischio o pericolosa. L’avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte 
anche con altoparlante. 

5.3 Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da: 
tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, corredate da riduttori di pressione; delle tre 
bombole, due debbono risultare collegate al gruppo riduttore e fornite di mascherina per uso 
immediato e la terza di riserva. In alternativa, una bombola di ossigeno da due litri, con riduttore di 
pressione, ed una seconda, da un litro, di riserva; 
un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca; 
un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità 
Sanitarie; 
una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla 
normativa vigente. 

Detto materiale dovrà essere collocato in un apposito locale, adeguatamente segnalato e non 
necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a locale di primo soccorso, ove 
devono essere tenute pronte all’uso le dotazioni di primo soccorso di cui al precedente comma 5.3 
del presente articolo. 

5.4 Ogni concessionario dovrà porre in massimo risalto il NUMERO BLU 1530 per le emergenze in mare. 
Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità 
Marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di 
emergenza in mare e/o sull’arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio i 
concessionari dovranno sensibilizzare i propri utenti a servirsi di tale numero unicamente per le 
effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano 
disturbare la funzionalità della organizzazione del soccorso ed ostacolare reali interventi urgenti. 

5.5 I concessionari di stabilimenti balneari (per i tratti di mare antistanti l’arenile in concessione) ed i 
comuni costieri (per i tratti di mare antistanti le spiagge libere) sono tenuti a segnalare eventuali 
buche o pericoli sommersi, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso (a mare, 
saldamente ancorati al fondo, in corrispondenza del pericolo sommerso) e di idonei cartelli (il tratto di 
arenile antistante), ben visibili agli utenti (eventualmente redatti in più lingue), indicanti la presenza 
del pericolo. 

disciplina dei subaquei in immersione e dei bagnant

disciplina dei subaquei in immersione e dei bagnant

ART. 6 – DISCIPLINA DEI SUBACQUEI IN IMMERSIONE E DEI BAGNANTI 

6.1 L’applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione 
balneare ma si estende, per quanto possibile ed applicabile, all’intero anno, fermo restando il divieto 
assoluto di portare con se e/o utilizzare qualunque fucile subacqueo armato, nell’ambito dei 300 metri 
della fascia di mare riservata alla balneazione durante il periodo di apertura al pubblico di cui al 
precedente articolo 1.1; 

6.2 Ogni subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi in superficie secondo le modalità previste 
dall’art. 130 del D.P.R. 1639/68 e del Decreto 29.07.2008, n. 146 in premessa citati. Di giorno con galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non 
inferiore a 300 metri. 
Di notte, con segnale costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una 
distanza non inferiore a 300 metri. 

6.3 Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico, a 
bordo del quale è obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire in caso di 
emergenza, fermo restando il divieto di transito nel limite dei 300 metri dalla battigia di cui al 
precedente articolo 2. 

6.4 Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. 

6.5 All’obbligo di segnalazione è soggetto anche il bagnante, non accompagnato da idonea unità, che 
effettui attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione durante la stagione 
balneare. In tal caso il galleggiante di segnalazione di colore arancione dovrà essere collegato al 
nuotatore con una sagola non più lunga di 3 metri. 

disciplina della distanza minima di navigazione

disciplina della distanza minima di navigazione

ART. 7 – DISCIPLINA DELLA DISTANZA MINIMA DI NAVIGAZIONE DAGLI APPRESTAMENTI DI 
SEGNALAZIONE DEI SUBACQUEI IMMERSI IN MARE E/O DI BAGNANTI 

7.1 Le norme contenute nel presente articolo si applicano a tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e 
dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario Ancona. 

7.2 L’applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione 
balneare, ma si estende all’intero anno. 

7.3 Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario 
Marittimo di Ancona dovranno, in corso di navigazione, prestare la massima attenzione all’eventuale 
presenza in mare di alcuno dei segnali diurni o notturni, prescritti dal precedente articolo 6, per 
indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero bagnanti intenti nell’attività di nuoto. 

7.4 In caso di avvistamento di tali segnali, le unità navali dovranno procedere con la massima cautela, 
mantenendosi ad una distanza non inferiore a 100 (cento) metri dal galleggiante di segnalazione, 
della luce lampeggiante gialla o del mezzo nautico di appoggio. 

disciplina della pesca

disciplina della pesca

ART. 8 – DISCIPLINA DELLA PESCA 

8.1 L’esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo 
punto 8.2 E’ VIETATO nelle fasce di mare riservate alla balneazione, nel periodo compreso tra le ore 
07.00 e le ore 19.30. 

8.2 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, 
approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In 
particolare E’ SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del 
Circondario, solitamente frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. 

8.3 E’ VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

discliplina del kite surf

discliplina del kite surf

ART. 9 - DISCIPLINA DEL KITE - SURF 

9.1 l’attività del kite - surf deve essere esercitata in conformità alle prescrizioni contenute nell’ordinanza 
n. 34/2011 in data 03/05/2011 del Capo del Circondario Marittimo di Ancona. 

disciplina delle tavole a vela e jet-sky

disciplina delle tavole a vela e jet-sky

ART.13 – DISCIPLINA SULL’USO DELLE TAVOLE A VELA, DELLA NAVIGAZIONE DEI JET-SKY 
(SCOOTER D’ACQUA) E NATANTI SIMILARI 


13.1 L’applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione 
balneare, ma si estende all’intero anno. 

13.2 I limiti di navigazione delle tavole a vela (windsurf e similari) e degli scooter acquatici è disciplinata 
dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona con Ordinanza n. 32/2011 datata 03/05/2011, in 
premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte 
integrante. 

13.2 L’età minima per la conduzione dei natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri 
quadrati è di 14 anni; si prescinde dal predetto requisito di età, per la partecipazione all’attività di 
istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e 
dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività 
stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti 
dall’assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e ai terzi. La 
conduzione dei natanti a motore, per i quali non sia richiesta la patente nautica per le 
caratteristiche del mezzo, è vietata ai minori di anni 16 e quella degli scooter acquatici e similari ai 
minori di anni 18: per la conduzione di questi ultimi è sempre necessario il possesso della patente 
nautica da diporto. 

13.3 Nel corso della stagione balneare l'atterraggio e la partenza da riva delle tavole a vela e degli 
scooter acquatici e similari, deve avvenire solo entro appositi corridoi di lancio come precisato al 
precedente articolo 12 e secondo la disciplina ivi contenuta, ed in ogni caso con l'adozione della 
massima cautela per evitare incidenti o molestie ai bagnanti. In mancanza dei corridoi di lancio è 
fatto obbligo ai conduttori delle tavole a vela e degli scooter acquatici di attraversare le zone 
riservate ai bagnanti rispettivamente a VELA AMMAINATA ed a MOTORE SPENTO. 

13.4 I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, devono 
indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente alla distanza 
dalla costa in cui la navigazione si svolge. 

13.5 gli acquascooters devono obbligatoriamente essere provvisti di acceleratore a ritorno automatico, 
nonché di un adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del 
motore in caso di caduta del conduttore. 

13.6 le persone che svolgono le attività di cui al presente articolo, anche ai fini di lucro, saranno ritenute 
responsabili dell’efficienza della sicurezza dei mezzi/attrezzature utilizzati. 

disposizioni finali

disposizioni finali

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo ben visibile agli utenti, per 
tutta la durata della stagione estiva. 

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, la 
quale sostituisce ed abroga la precedente n° 05/2009 e tutte le altre non compatibili o in contrasto con la 
stessa. 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal 
caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti, ai 
sensi : 
- degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione; 
- degli articoli 53 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171; 
- degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 31 della Legge 14 luglio 1965, n° 963; 
- degli articoli 650 e 673 del codice Penale. 

ORDINANZA n° 32/2011 in data 03/04/2011 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona 

Omissis…. 
ARTICOLO 1 
(Navigazione nelle zone balneari) 

Nelle zone di mare riservate ai bagnanti cosi come individuate nelle Ordinanze emanate dai Capi dei 
Circondari Marittimi di Ancona e di Civitanova Marche (e, più precisamente: per il Circondario Marittimo 
di Ancona entro la fascia di 300 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco sul mare; per il 
circondario Marittimo di Civitanova Marche entro la fascia di 300 metri dalle spiagge) nell’arco orario 
compreso tra le ore 08.30 e lo ore 19.30 : 

a) È vietato il transito di qualsiasi unità navale, surf, wind-surf e kite-surf compresi, ad eccezione dei 
natati a remi tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, lance nonché pedalò e similari. Le 
imbarcazioni a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, dovranno 
raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio; 

b) È vietato l’ormeggio di qualsiasi unità navale. 
Dall’obbligo di cui al punto a) sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini 
della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a 
mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, qualora non 
appartenenti ai Corpi dello Sato, ed adottare ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa, 
onde evitare incidenti e/o molestie ai bagnanti/fruitori delle zone di mare interessate, procedendo, con la 
massima prudenza, ad una velocità minima indispensabile per il buon governo e, comunque, tale da 
assicurare sempre il relativo controllo. I bagnanti devono tenersi ad almeno dieci metri dai mezzi 
impegnati in operazioni di campionamento. 

Nello specchio acqueo ubicato immediatamente a levante della scogliera “del trave” per 200 metri dalla 
radice della stessa, è consentito, l’ormeggio (e conseguentemente il transito per accedere in detta zona) 
mediante ancoraggio fino ad una distanza di 50 mt. dalla costa, con l’osservanza delle norme di 
sicurezza della navigazione contenute nell’ordinanza n. 155/08 adottata dal Capo del Circondario 
Marittimo di Ancona, in materia di divieto di attraversamento del tratto di mare compreso tra il 
segnalamento marittimo posizionato in località trave e la radice della scogliera stessa. 

ARTICOLO 2 
(Navigazione all’interno dei porti) 

All’interno dei porti del Compartimento Marittimo di Ancona e lungo le rotte di accesso ai medesimi, è 
vietata la navigazione dei surf, delle tavole a vela (wind surf, kite surf e similari) e dei piccoli natanti a 
remi o a pedali, destinati a diporto dei bagnanti, del tipo jole, pattini, sandolini, canoe, pedalò e simili. 

La navigazione degli scooters acquatici è vietata all’interno del porto mercantile di Ancona “Porto 
Storico”. 


ARTICOLO 3 
(Sci nautico, Paracadutismo ascensionale e traino giochi d’acqua) 

L’esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale è consentito, nelle ore diurne ed in 
condizioni meteo marine assicurate (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo), ad una 
distanza superiore a 1000 mt. dalla linea di battigia ed in ogni caso entro il limite massimo di un miglio 
dalla stessa. 
L’attività di traino e dei giochi d’acqua (banana boat e similari) è consentita ad una distanza ricompresa 
tra i 300 (trecento) metri ed i 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia. 


ARTICOLO 4 
(Navigazione natanti) 

I piccoli natanti a remi o a pedali non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa; le tavole a vela e 
le piccole imbarcazioni a vela non possono allontanarsi più di 1 miglio dalla costa. 

ARTICOLO 5 
(Acquascooters, tavole a vela e Kite Surf) 

Le tavole a vela, i Kite Surf e gli “scooters” acquatici possono navigare solo nelle ore diurne con mare e 
tempo assicurati, ad una distanza non superiore ad 1 miglio dalla costa e, nella stagione balneare, ad 
una distanza non inferiore ai 500 metri. 
Lo specchio acqueo di navigazione dovrà essere raggiunto con rotta perpendicolare alla costa e con 
andatura al minimo, utilizzando gli appositi corridoi. 
L’uso degli scooters acquatici, al fine di salvaguardare la tranquillità e la quiete degli altri utenti del mare, 
nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 Agosto è limitato nel seguente modo: 
Divieto di circolazione dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 




ARTICOLO 6 
(Volo da diporto o sportivo) 

Fermo restando quanto stabilito con D.P.R. 9 luglio 2010 n. 133 “Nuovo regolamento di attuazione della 
legge 25 marzo 1985 n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”, durante la stagione 
balneare così come definita dagli enti gestori del demanio marittimo, gli apparecchi VDS idrovolanti o 
anfibi possono ammarare, flottare e decollare ad una distanza non inferiore a 1.000 (mille) metri dalla 
costa. 


ARTICOLO 7 
(Limiti di velocità) 

Nella fascia di mare compresa tra il limite esterno delle acque riservate alla balneazione ed i 500 metri 
dalle coste a picco ed i 1000 metri dalle coste sabbiose, le unità a motore devono procedere ad una 
velocità non superiore a 10 nodi e navigare comunque in dislocamento. 

…Omissis….. 


La presente Ordinanza sarà pubblicata all’albo degli Uffici Marittimi del Circondario e dei Comuni 
rivieraschi ed inclusa nella pagina Ordinanze del sito internet www.guardiacostiera.it . 

Ancona, 03/05/2011 

f.to IL COMANDANTE 
C.A. (CP) Giovanni PETTORINO

Sicurezza Balneare

Sicurezza Balneare

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
CAPITANERIA DI PORTO 
GUARDIA COSTIERA 
ANCONA 


ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 35/2011
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona, 

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti 
nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi 
all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Ancona, che 
comprende il territorio costiero dei Comuni di Senigallia, Montemarciano, Falconara Marittima, Ancona, 
Sirolo e Numana; 

Visto il Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171 “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della 
direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 08.07.2003, n° 172”; 

Visto il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n° 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto 
Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto”; 

Visto l’articolo 8 della Legge 8 luglio 2003 n° 172 “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica 
da diporto ed il turismo nautico” con il quale, in deroga all’articolo 59 del Regolamento per l’esecuzione 
del Codice della Navigazione, viene trasferita al Capo del Compartimento Marittimo la competenza ad 
emanare Ordinanze di Polizia Marittima concernente la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla 
costa; 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e 
riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n°205; 

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106 recante norme sulla “Disciplina del volo da diporto o sportivo” ed il 
relativo nuovo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133; 

Visto l’articolo 130 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 “Regolamento per l’esecuzione della legge 
14.07.1965, n. 963”, concernente la disciplina della pesca marittima; 

Visto l’articolo 8 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi 
comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee”; 

Visto l’articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’articolo 9 
della Legge 16 marzo 2001, n. 88; 

Vista la Legge Regionale 17.10.1999, n. 10 “Conferimento delle funzioni amministrative in materia di 
demanio marittimo dalla Regione Marche agli Enti locali”; 

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 13 maggio 2004 concernente “Norme sull’utilizzazione del 
litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”. (B.U.R. n. 51 del 20 maggio 2004); 

Viste le Norme tecniche di attuazione del “Piano di gestione integrata delle aree costiere” emanato dalla 
Regione Marche con deliberazione amministrativa n. 169 del 02 febbraio 2005 e successive modifiche ed 
integrazioni; Vista la Circolare n° 120 serie I Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001 del Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione recante istruzioni in ordine alla disciplina del demanio marittimo; 

Visto il dispaccio n° 82/022468 del 03/04/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Viste le circolari prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 e n. 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aventi per oggetto rispettivamente “Ordinanza Balneare – 
Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle 
attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di 
salvamento” ed “Attività di salvamento con l’impiego delle moto d’acqua”; 

Vista l’Ordinanza n. 32/2011 in data 03/05/2011 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona in 
materia di limiti di navigazione rispetto alla costa; 

Vista l’Ordinanza n. 05/2009 in data 12.02.2009 del Capo del Circondario Marittimo di Ancona, in 
materia di sicurezza balneare; 

Vista l’Ordinanza n. 124/88 adottata dal Capo del Circondario Marittimo di Ancona, in materia di divieto 
di balneazione, navigazione, ancoraggio e sosta nel bacino Fincantieri 

Vista l’Ordinanza n. 155/08 adottata dal Capo del Circondario Marittimo di Ancona, in materia di divieto 
di attraversamento del tratto di mare compreso tra il segnalamento marittimo posizionato in località Trave 
e la radice della scogliera stessa; 

Vista l’Ordinanza n. 34/2011 in data 03/05/2011 del Capo del Circondario Marittimo di Ancona che 
disciplina l’attività del kite –surf; 

Considerato che il litorale del Circondario Marittimo di Ancona è formato in gran parte da spiagge di tipo 
sabbioso/ghiaioso e che la particolarità del litorale di cui alle seguenti zone: 
· spiaggia ricompresa nel comune di Ancona delimitata a nord dal cantiere navale Fincantieri ed a sud, 
dallo scoglio del Trave; 
· spiaggia ricompresa nei Comuni di Ancona e Sirolo delimitata a nord dalla perpendicolare a mare della 
chiesetta di S. Maria di Portonovo ed a sud dagli scogli delle Due Sorelle, impone di dettare una 
disciplina specifica, ai fini della salvaguardia della sicurezza delle persone, che regolamenti le attività 
svolgentesi nei predetti tratti del litorale e relativi, antistanti, specchi acquei; 

Sentiti i rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni costieri interessati nel corso di una riunione 
tenutasi in data 21/04/2011 

Visti gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 
e 524 del relativo Regolamento di esecuzione. 


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Croce Azzurra Sirolo+39 071 9330255
Guardia Medica+39 071 9330825
Farmacia di Numana+39 071 9330629
Farmacia di Sirolo+39 071 9331597
  
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