disciplina dei subaquei in immersione e dei bagnant
ART. 6 – DISCIPLINA DEI SUBACQUEI IN IMMERSIONE E DEI BAGNANTI6.1 L’applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione
balneare ma si estende, per quanto possibile ed applicabile, all’intero anno, fermo restando il divieto
assoluto di portare con se e/o utilizzare qualunque fucile subacqueo armato, nell’ambito dei 300 metri
della fascia di mare riservata alla balneazione durante il periodo di apertura al pubblico di cui al
precedente articolo 1.1;
6.2 Ogni subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi in superficie secondo le modalità previste
dall’art. 130 del D.P.R. 1639/68 e del Decreto 29.07.2008, n. 146 in premessa citati. Di giorno con galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non
inferiore a 300 metri.
Di notte, con segnale costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una
distanza non inferiore a 300 metri.
6.3 Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico, a
bordo del quale è obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire in caso di
emergenza, fermo restando il divieto di transito nel limite dei 300 metri dalla battigia di cui al
precedente articolo 2.
6.4 Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
6.5 All’obbligo di segnalazione è soggetto anche il bagnante, non accompagnato da idonea unità, che
effettui attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione durante la stagione
balneare. In tal caso il galleggiante di segnalazione di colore arancione dovrà essere collegato al
nuotatore con una sagola non più lunga di 3 metri.