disciplina della pesca
ART. 8 – DISCIPLINA DELLA PESCA8.1 L’esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo
punto 8.2 E’ VIETATO nelle fasce di mare riservate alla balneazione, nel periodo compreso tra le ore
07.00 e le ore 19.30.
8.2 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca,
approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In
particolare E’ SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del
Circondario, solitamente frequentate dai bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.
8.3 E’ VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.