disciplina delle tavole a vela e jet-sky
ART.13 – DISCIPLINA SULL’USO DELLE TAVOLE A VELA, DELLA NAVIGAZIONE DEI JET-SKY(SCOOTER D’ACQUA) E NATANTI SIMILARI
13.1 L’applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione
balneare, ma si estende all’intero anno.
13.2 I limiti di navigazione delle tavole a vela (windsurf e similari) e degli scooter acquatici è disciplinata
dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona con Ordinanza n. 32/2011 datata 03/05/2011, in
premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte
integrante.
13.2 L’età minima per la conduzione dei natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri
quadrati è di 14 anni; si prescinde dal predetto requisito di età, per la partecipazione all’attività di
istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e
dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività
stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti
dall’assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e ai terzi. La
conduzione dei natanti a motore, per i quali non sia richiesta la patente nautica per le
caratteristiche del mezzo, è vietata ai minori di anni 16 e quella degli scooter acquatici e similari ai
minori di anni 18: per la conduzione di questi ultimi è sempre necessario il possesso della patente
nautica da diporto.
13.3 Nel corso della stagione balneare l'atterraggio e la partenza da riva delle tavole a vela e degli
scooter acquatici e similari, deve avvenire solo entro appositi corridoi di lancio come precisato al
precedente articolo 12 e secondo la disciplina ivi contenuta, ed in ogni caso con l'adozione della
massima cautela per evitare incidenti o molestie ai bagnanti. In mancanza dei corridoi di lancio è
fatto obbligo ai conduttori delle tavole a vela e degli scooter acquatici di attraversare le zone
riservate ai bagnanti rispettivamente a VELA AMMAINATA ed a MOTORE SPENTO.
13.4 I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità similari, nonché le persone trasportate, devono
indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente alla distanza
dalla costa in cui la navigazione si svolge.
13.5 gli acquascooters devono obbligatoriamente essere provvisti di acceleratore a ritorno automatico,
nonché di un adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del
motore in caso di caduta del conduttore.
13.6 le persone che svolgono le attività di cui al presente articolo, anche ai fini di lucro, saranno ritenute
responsabili dell’efficienza della sicurezza dei mezzi/attrezzature utilizzati.