disciplina dello sci nautico
ART. 10 – DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DELTRAINO DI GIOCHI D’ACQUA
10.1 La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal
Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto
assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al traino dei giochi d’acqua (banana boat,
ciambelle e similari).
10.2 L’applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione
balneare, ma si estende all’intero anno.
10.3 L’esercizio di tali attività deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 2
dell’Ordinanza n. 32/2011 datata 03/05/2011 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona, in
premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte
integrante. Dovranno essere osservate le prescrizioni ed istruzioni fornite dal costruttore.
10.4 La pratica delle attività in questione è, inoltre, subordinata all’osservanza delle seguenti condizioni:
a) i conduttori delle unità navali a motore devono essere regolarmente abilitati ed essere assistiti da
altra persona esperta nel nuoto; fermo restando le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente
normativa, le unità navali devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di ampio
specchio retrovisore convesso, riconosciuti idonei dall’Autorità Marittima; durante le fasi
dell’esercizio, la distanza fra il mezzo e lo sciatore e le altre unità non deve essere inferiore a 12
metri. La partenza ed il recupero della persona trainata devono avvenire soltanto nelle acque
libere da bagnanti ed unità in genere. Tutte le unità utilizzate per lo sci nautico in regime di
locazione o noleggio, devono essere munite di apposita autorizzazione rilasciata dall’Autorità
Marittima secondo le norme dettate dall’Ordinanza n…../11 su locazione e noleggio;
b) è fatto divieto a qualsiasi unità in navigazione nelle vicinanze dei natanti impiegati nell’attività di
cui trattasi, di avvicinarsi ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, individuata nella
lunghezza del complesso cavo - soggetto/elemento trainato (sciatore, galleggiante, paracadutista-
paracadute), nonché di seguire o attraversare la scia ovvero effettuare evoluzioni tali da
costringere l’unità trainante a compiere brusche e repentine manovre e variazioni di rotta o di
velocità; analogo divieto è posto a carico dell’unità trainante che dovrà porre la massima
attenzione nella navigazione, mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra
brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose;
c) i mezzi nautici devono essere muniti di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in
folle del motore, oltre che di una adeguata cassetta di pronto soccorso e, per ogni sciatore
trainato, di un salvagente anulare pronto all’uso con annessa collegata sagola galleggiante di
lunghezza non inferiore a 30 mt.;
d) le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività devono
garantire espressamente la copertura di tutti i danni, relativi a cose e/o persone comunque
derivanti dall’espletamento dell’attività esercitata;
e) qualora l’esercizio delle attività di cui al presente articolo venga svolto per conto terzi, l’esercente
deve munirsi delle prescritte autorizzazioni, ivi compresa quella rilasciata dall’Autorità Marittima ai
soli fini della sicurezza dei bagnanti;
f) ogni unità potrà trainare non più di un paracadutista o non più di un natante;
g) lo sciatore/la persona munita di paracadute ovvero le persone trasportate con il galleggiante
dovranno avere almeno 14 anni compiuti, nonché indossare una cintura di salvataggio di tipo
approvato, in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto; in particolare,
l’imbracatura del paracadutista dovrà essere munita di meccanismo di sgancio che consenta la
liberazione immediata del trainato;
h) nel periodo di validità dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare la partenza e l’arrivo dovranno
avvenire oltre 300 metri dalla costa che dovranno essere raggiunti a remi o con il motore al
minimo regime consentito, utilizzando appositi corridoi. L’unità rimorchiante il galleggiante
comunemente denominato “banana-boat”, qualora dovesse effettuare la partenza e l’arrivo dalla
battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando i corridoi debitamente
autorizzati e riservati per tale attività, alla velocità minima consentita per la manovra. E’ fatto
obbligo per il conducente accertarsi che corridoi e corsie siano sgombre da persone prima di
intraprendere l’attraversamento; i) l’installazione di eventuali impianti fissi (trampolini, piattaforme, ecc.) dovrà essere
preventivamente autorizzata da questa Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della
navigazione;
j) i natanti denominati “banana-boat” e similari, per essere rimorchiati, dovranno avere un certificato
di conformità al prototipo omologato da cui si evinca l’idoneità degli stessi al rimorchio ed il
numero massimo di persone trasportabili;
k) le persone che svolgono le attività di cui al presente articolo, anche ai fini di lucro, saranno
ritenute responsabili dell’efficienza della sicurezza dei mezzi/attrezzature utilizzati;
l) è fatto divieto di effettuare l’attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che
pratichino la medesima attività, a distanza tale da creare rischi, anche potenziali di collisione.