disciplina particolare degli stabilimenti balneari
ART. 5 – DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI5.1 In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due
salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto corredate di
sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, nonché cartelli idonei ad indicare il numero ed
eventualmente il nome della concessione demaniale marittima di riferimento.
5.2 Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la
balneazione, in ogni stabilimento balneare deve essere issata, a cura dei concessionari, su un
pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi
come avviso di balneazione a rischio o pericolosa. L’avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte
anche con altoparlante.
5.3 Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, corredate da riduttori di pressione; delle tre
bombole, due debbono risultare collegate al gruppo riduttore e fornite di mascherina per uso
immediato e la terza di riserva. In alternativa, una bombola di ossigeno da due litri, con riduttore di
pressione, ed una seconda, da un litro, di riserva;
un set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità
Sanitarie;
una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla
normativa vigente.
Detto materiale dovrà essere collocato in un apposito locale, adeguatamente segnalato e non
necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a locale di primo soccorso, ove
devono essere tenute pronte all’uso le dotazioni di primo soccorso di cui al precedente comma 5.3
del presente articolo.
5.4 Ogni concessionario dovrà porre in massimo risalto il NUMERO BLU 1530 per le emergenze in mare.
Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità
Marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di
emergenza in mare e/o sull’arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio i
concessionari dovranno sensibilizzare i propri utenti a servirsi di tale numero unicamente per le
effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano
disturbare la funzionalità della organizzazione del soccorso ed ostacolare reali interventi urgenti.
5.5 I concessionari di stabilimenti balneari (per i tratti di mare antistanti l’arenile in concessione) ed i
comuni costieri (per i tratti di mare antistanti le spiagge libere) sono tenuti a segnalare eventuali
buche o pericoli sommersi, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso (a mare,
saldamente ancorati al fondo, in corrispondenza del pericolo sommerso) e di idonei cartelli (il tratto di
arenile antistante), ben visibili agli utenti (eventualmente redatti in più lingue), indicanti la presenza
del pericolo.