disposizioni generali
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI1.1 Durante i periodi di apertura al pubblico ai fini della balneazione, cosi come stabiliti dai singoli
comuni costieri, i titolari degli stabilimenti balneari, per le aree in concessione, ed i comuni, per le
aree destinate alla libera fruizione, devono garantire il servizio di salvataggio con le modalità indicate
nel successivo articolo 4. Sarà cura di ogni concessionario apporre idonea cartellonistica indicante
l’orario durante il quale viene assicurato il servizio di assistenza bagnanti.
1.2 Nelle strutture balneari autorizzate dalla competente Amministrazione ad operare prima della data di
inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio
deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà
aperto soltanto per elioterapia ed il concessionario dovrà issare una bandiera rossa ed esporre un
apposito cartello ben visibile agli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NONSICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI
SALVATAGGIO”.
1.3 Nel caso in cui la civica amministrazione non possa provvedere ad attivare il servizio di salvataggio
previsto dal precedente punto 1.1, dovrà darne immediata comunicazione all’Autorità Marittima e
contemporaneamente apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti
(redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER
MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.
1.4 L’obbligo di garantire il servizio di salvataggio è posto anche a carico dei titolari delle concessioni ad
“uso esclusivo” delle “colonie marine”. Tale servizio deve essere assicurato per tutto il periodo di
permanenza in spiaggia della colonia. Al di fuori di tale periodo dovrà essere esposta idonea
segnaletica nelle medesime modalità di cui al precedente punto 1.3.
Qualora la concessione non venga svolta ad “uso esclusivo” delle colonie marine, si applicheranno
le disposizioni generali sul servizio di salvataggio di cui al precedente punto 1.1.