Sicurezza Balneare
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
ANCONA
ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N. 35/2011
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona,
Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti
nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi
all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Ancona, che
comprende il territorio costiero dei Comuni di Senigallia, Montemarciano, Falconara Marittima, Ancona,
Sirolo e Numana;
Visto il Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171 “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 08.07.2003, n° 172”;
Visto il Decreto Ministeriale 29.07.2008, n° 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto
Legislativo 18.07.2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto”;
Visto l’articolo 8 della Legge 8 luglio 2003 n° 172 “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica
da diporto ed il turismo nautico” con il quale, in deroga all’articolo 59 del Regolamento per l’esecuzione
del Codice della Navigazione, viene trasferita al Capo del Compartimento Marittimo la competenza ad
emanare Ordinanze di Polizia Marittima concernente la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla
costa;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e
riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n°205;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106 recante norme sulla “Disciplina del volo da diporto o sportivo” ed il
relativo nuovo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133;
Visto l’articolo 130 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 “Regolamento per l’esecuzione della legge
14.07.1965, n. 963”, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto l’articolo 8 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee”;
Visto l’articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’articolo 9
della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
Vista la Legge Regionale 17.10.1999, n. 10 “Conferimento delle funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo dalla Regione Marche agli Enti locali”;
Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 13 maggio 2004 concernente “Norme sull’utilizzazione del
litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”. (B.U.R. n. 51 del 20 maggio 2004);
Viste le Norme tecniche di attuazione del “Piano di gestione integrata delle aree costiere” emanato dalla
Regione Marche con deliberazione amministrativa n. 169 del 02 febbraio 2005 e successive modifiche ed
integrazioni; Vista la Circolare n° 120 serie I Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001 del Ministero dei Trasporti
e della Navigazione recante istruzioni in ordine alla disciplina del demanio marittimo;
Visto il dispaccio n° 82/022468 del 03/04/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le circolari prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 e n. 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aventi per oggetto rispettivamente “Ordinanza Balneare –
Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle
attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di
salvamento” ed “Attività di salvamento con l’impiego delle moto d’acqua”;
Vista l’Ordinanza n. 32/2011 in data 03/05/2011 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona in
materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;
Vista l’Ordinanza n. 05/2009 in data 12.02.2009 del Capo del Circondario Marittimo di Ancona, in
materia di sicurezza balneare;
Vista l’Ordinanza n. 124/88 adottata dal Capo del Circondario Marittimo di Ancona, in materia di divieto
di balneazione, navigazione, ancoraggio e sosta nel bacino Fincantieri
Vista l’Ordinanza n. 155/08 adottata dal Capo del Circondario Marittimo di Ancona, in materia di divieto
di attraversamento del tratto di mare compreso tra il segnalamento marittimo posizionato in località Trave
e la radice della scogliera stessa;
Vista l’Ordinanza n. 34/2011 in data 03/05/2011 del Capo del Circondario Marittimo di Ancona che
disciplina l’attività del kite –surf;
Considerato che il litorale del Circondario Marittimo di Ancona è formato in gran parte da spiagge di tipo
sabbioso/ghiaioso e che la particolarità del litorale di cui alle seguenti zone:
· spiaggia ricompresa nel comune di Ancona delimitata a nord dal cantiere navale Fincantieri ed a sud,
dallo scoglio del Trave;
· spiaggia ricompresa nei Comuni di Ancona e Sirolo delimitata a nord dalla perpendicolare a mare della
chiesetta di S. Maria di Portonovo ed a sud dagli scogli delle Due Sorelle, impone di dettare una
disciplina specifica, ai fini della salvaguardia della sicurezza delle persone, che regolamenti le attività
svolgentesi nei predetti tratti del litorale e relativi, antistanti, specchi acquei;
Sentiti i rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni costieri interessati nel corso di una riunione
tenutasi in data 21/04/2011
Visti gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59
e 524 del relativo Regolamento di esecuzione.
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