trasporto passeggeri in brevi gite
ART. 14 - TRASPORTO PASSEGGERI IN BREVI GITEFermo restando quanto prescritto nel precedente articolo 2 ed ai fini di sicurezza della navigazione,
14.1 Le imbarcazioni a vela o motore adibite al servizio pubblico di trasporto in brevi gite devono essere
munite di apposita autorizzazione rilasciata dall' Autorità Marittima competente.
14.2 Dette imbarcazioni, oltre ai regolamentari segni di individuazione prescritti dagli artt. 308 e 309 del
Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, devono avere una fascia larga
almeno 15 cm. pitturata in arancione lungo tutto lo scafo al di sotto della falchetta, nonché esporre
in modo ben visibile e a poppa una tabella a caratteri indelebili, con la seguente dicitura:
"PORTATA PASSEGGERI N° _________" (indicando il numero prescritto nella relativa
autorizzazione di cui al precedente comma 14.1 ).
14.3 Alle stesse imbarcazioni è vietato l’uso di altoparlanti, nonché di ogni altro mezzo di propaganda
acustica dalle ore 13.00 alle ore 16.00. E' consentito l'utilizzo di apparecchi di riproduzione sonora
oltre i 500 metri di distanza dalla costa, ad un volume limitato alle necessità di ascolto dei
passeggeri.
14.4 Il trasporto dei passeggeri deve essere effettuato solo con mare e tempo assicurati.
14.5 Per l'ormeggio ed il tiro a secco delle imbarcazioni autorizzate al trasporto dei passeggeri in brevi
gite possono essere individuate, dall' Autorità Marittima, apposite zone riconoscibili da particolari
segnali da mantenersi sulla spiaggia a cura del concessionario dello stabilimento o del servizio di
noleggio, previa istruttoria da effettuarsi con le Amministrazioni interessate.
14.6 L’atterraggio e la partenza dalle spiagge possono essere consentite a condizione che: a) le eliche
siano schermate; b) sia presente ed utilizzato secondo le previsioni degli articoli 12.1 e 12.2, un
corridoio di atterraggio regolarmente autorizzato e correttamente segnalato; c) sia svolto un
efficace servizio di vedetta secondo le modalità previste nell’autorizzazione di cui al punto 14.1; d)
sia conclusa positivamente apposita istruttoria con tutte le Amministrazioni interessate; e) l’area
non interessi zone frequentate da bagnanti.