volo da diporto sportivo
ART. 15 – VOLO DA DIPORTO SPORTIVO (VDS)Ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’art. 9 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica
9 luglio 2010 n. 133 “Nuovo Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985 n. 106 concernente la
disciplina da diporto o sportivo” la fascia di specchio acqueo riservata alla balneazione così come
individuata nel precedente art. 2 e l’adiacente arenile destinato all’attività balneare, vengono identificati
quali luoghi con “assembramento di persone”, pertanto, su di essi, è vietato il sorvolo degli apparecchi
di cui all’articolo 2, lettera b) (VDS) del citato D.P.R. 133/2010.