zone di mare riservate alla balneazione
ART. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE2.1 La zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione ad
eccezione delle sotto indicate aree in cui, in considerazione della particolare morfologia della costa,
le distanza à ridotta a 100 metri:
- Spiaggia ricompresa nel comune di Ancona delimitata, a nord, dal cantiere navale “Fincantieri e, a
sud, dallo scoglio del trave;
- Spiaggia ricompresa nei comuni di Ancona e Sirolo delimitata, a nord, dalla perpendicolare a
mare della chiesetta di S. Maria di Portonovo e, a sud, dagli scogli delle “Due Sorelle”.
Il limite esterno di tale zona di mare deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari
con il posizionamento di gavitelli di colore rosso adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza
di metri 50 (cinquanta) l’uno dall’altro, parallelamente alla costa, in corrispondenza delle estremità
del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I
concessionari medesimi devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli,
provvedendo, ove necessario, al loro riposizionamento. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni
rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.
2.2 I concessionari per le spiagge in concessione ed i Comuni per le spiagge libere destinate alla
balneazione devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti
al nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,00 di profondità) deve essere segnalato con tabelle
fissate su pali e portante l’indicazione “LIMITE DELLE ACQUE SICURE (mt. 1,00)” ovvero mediante
il posizionamento di gavitelli di colore bianco, indicante la stessa dicitura, adeguatamente ancorati al
fondo e posti a distanza adeguata l’uno dall’altro in modo tale da essere ben visibili dai bagnanti
lungo tutto il fronte mare. Qualora le caratteristiche del fondale non consentano il posizionamento dei
suddetti sistemi di segnalazione (considerata l’estrema vicinanza alla battigia della linea batimetrica
di metri 1,00), i concessionari per le spiagge in concessione ed i Comuni per le spiagge libere
destinate alla balneazione dovranno apporre sulla spiaggia idonea segnaletica, ben visibile agli
utenti (redatta in più lingue), recante la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE
(PROFONDITA’ METRI 1,00) NON SEGNALATO”.
2.3 Gli stessi soggetti devono, altresì, informare i bagnanti circa la presenza di eventuali fattori di rischio
per la balneazione quale la presenza di buche, avvallamenti del fondo, scogliere sommerse, correnti
pericolose ecc..
2.4 Nella zona di mare di cui al punto 2.1 il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del
Compartimento Marittimo di Ancona con Ordinanza n. 32/2011, in premessa citata, che si riporta in
stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante.
2.5 Ai fini della sicurezza della navigazione dei natanti si richiamano le indicazioni di carattere generale
contenute nel Decreto Ministeriale 29.07.2008, n. 146 in premessa citato. Il conduttore è
responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche
necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare.