corridoi di lancio
ART. 12 – CORRIDOI DI LANCIO12.1 Il posizionamento dei corridoi di lancio è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte
del Comune competente per territorio, nel rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza di
sicurezza balneare.
12.2 L’attraversamento della zona riservata alla balneazione, da parte dei natanti diversi da jole,
canoe, pattini, sandolini, mosconi e mezzi similari, potrà avvenire solo entro appositi corridoi di
lancio aventi le seguenti caratteristiche:
larghezza metri 20. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà
essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione/area interessata sia pari o inferiore al
limite di metri 20;
lunghezza misurata a partire dalla battigia fino al largo, non inferiore a metri 300 (e, comunque, in
relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti );
delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata e
distanziati ad intervalli non inferiori a venti metri nei primi cento metri e, successivamente a
cinquanta metri;
individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui
gavitelli esterni di delimitazione e dell’imboccatura a terra mediante cartellonistica recante la
dicitura “RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI
BALNEAZIONE”.
I concessionari devono assicurare la permanenza in posizione dei gavitelli, provvedendo, ove
necessario, al loro pronto riposizionamento.
Norme di comportamento:
12.3 Le unità a vela non dotate di motore, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi
ad andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.
12.4 Le unità a motore, ivi comprese le moto d’acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e,
comunque, a velocità non superiore ad un nodo e in dislocamento.
12.5 E’ fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio, in quanto
destinati solo al transito delle unità.