disciplina della distanza minima di navigazione
ART. 7 – DISCIPLINA DELLA DISTANZA MINIMA DI NAVIGAZIONE DAGLI APPRESTAMENTI DISEGNALAZIONE DEI SUBACQUEI IMMERSI IN MARE E/O DI BAGNANTI
7.1 Le norme contenute nel presente articolo si applicano a tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e
dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario Ancona.
7.2 L’applicazione temporale delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione
balneare, ma si estende all’intero anno.
7.3 Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, in navigazione nelle acque del Circondario
Marittimo di Ancona dovranno, in corso di navigazione, prestare la massima attenzione all’eventuale
presenza in mare di alcuno dei segnali diurni o notturni, prescritti dal precedente articolo 6, per
indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero bagnanti intenti nell’attività di nuoto.
7.4 In caso di avvistamento di tali segnali, le unità navali dovranno procedere con la massima cautela,
mantenendosi ad una distanza non inferiore a 100 (cento) metri dal galleggiante di segnalazione,
della luce lampeggiante gialla o del mezzo nautico di appoggio.