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STABILIMENTI
BALNEARI
RIVIERA DEL CONERO
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photo credit: Sergio Cremonesi
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BALNEARI
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disposizioni finali

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo ben visibile agli utenti, per 
tutta la durata della stagione estiva. 

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, la 
quale sostituisce ed abroga la precedente n° 05/2009 e tutte le altre non compatibili o in contrasto con la 
stessa. 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal 
caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti, ai 
sensi : 
- degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione; 
- degli articoli 53 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171; 
- degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 31 della Legge 14 luglio 1965, n° 963; 
- degli articoli 650 e 673 del codice Penale. 

ORDINANZA n° 32/2011 in data 03/04/2011 del Capo del Compartimento Marittimo di Ancona 

Omissis…. 
ARTICOLO 1 
(Navigazione nelle zone balneari) 

Nelle zone di mare riservate ai bagnanti cosi come individuate nelle Ordinanze emanate dai Capi dei 
Circondari Marittimi di Ancona e di Civitanova Marche (e, più precisamente: per il Circondario Marittimo 
di Ancona entro la fascia di 300 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco sul mare; per il 
circondario Marittimo di Civitanova Marche entro la fascia di 300 metri dalle spiagge) nell’arco orario 
compreso tra le ore 08.30 e lo ore 19.30 : 

a) È vietato il transito di qualsiasi unità navale, surf, wind-surf e kite-surf compresi, ad eccezione dei 
natati a remi tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, lance nonché pedalò e similari. Le 
imbarcazioni a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, dovranno 
raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio; 

b) È vietato l’ormeggio di qualsiasi unità navale. 
Dall’obbligo di cui al punto a) sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini 
della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a 
mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, qualora non 
appartenenti ai Corpi dello Sato, ed adottare ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa, 
onde evitare incidenti e/o molestie ai bagnanti/fruitori delle zone di mare interessate, procedendo, con la 
massima prudenza, ad una velocità minima indispensabile per il buon governo e, comunque, tale da 
assicurare sempre il relativo controllo. I bagnanti devono tenersi ad almeno dieci metri dai mezzi 
impegnati in operazioni di campionamento. 

Nello specchio acqueo ubicato immediatamente a levante della scogliera “del trave” per 200 metri dalla 
radice della stessa, è consentito, l’ormeggio (e conseguentemente il transito per accedere in detta zona) 
mediante ancoraggio fino ad una distanza di 50 mt. dalla costa, con l’osservanza delle norme di 
sicurezza della navigazione contenute nell’ordinanza n. 155/08 adottata dal Capo del Circondario 
Marittimo di Ancona, in materia di divieto di attraversamento del tratto di mare compreso tra il 
segnalamento marittimo posizionato in località trave e la radice della scogliera stessa. 

ARTICOLO 2 
(Navigazione all’interno dei porti) 

All’interno dei porti del Compartimento Marittimo di Ancona e lungo le rotte di accesso ai medesimi, è 
vietata la navigazione dei surf, delle tavole a vela (wind surf, kite surf e similari) e dei piccoli natanti a 
remi o a pedali, destinati a diporto dei bagnanti, del tipo jole, pattini, sandolini, canoe, pedalò e simili. 

La navigazione degli scooters acquatici è vietata all’interno del porto mercantile di Ancona “Porto 
Storico”. 


ARTICOLO 3 
(Sci nautico, Paracadutismo ascensionale e traino giochi d’acqua) 

L’esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale è consentito, nelle ore diurne ed in 
condizioni meteo marine assicurate (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo), ad una 
distanza superiore a 1000 mt. dalla linea di battigia ed in ogni caso entro il limite massimo di un miglio 
dalla stessa. 
L’attività di traino e dei giochi d’acqua (banana boat e similari) è consentita ad una distanza ricompresa 
tra i 300 (trecento) metri ed i 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia. 


ARTICOLO 4 
(Navigazione natanti) 

I piccoli natanti a remi o a pedali non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa; le tavole a vela e 
le piccole imbarcazioni a vela non possono allontanarsi più di 1 miglio dalla costa. 

ARTICOLO 5 
(Acquascooters, tavole a vela e Kite Surf) 

Le tavole a vela, i Kite Surf e gli “scooters” acquatici possono navigare solo nelle ore diurne con mare e 
tempo assicurati, ad una distanza non superiore ad 1 miglio dalla costa e, nella stagione balneare, ad 
una distanza non inferiore ai 500 metri. 
Lo specchio acqueo di navigazione dovrà essere raggiunto con rotta perpendicolare alla costa e con 
andatura al minimo, utilizzando gli appositi corridoi. 
L’uso degli scooters acquatici, al fine di salvaguardare la tranquillità e la quiete degli altri utenti del mare, 
nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 Agosto è limitato nel seguente modo: 
Divieto di circolazione dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 




ARTICOLO 6 
(Volo da diporto o sportivo) 

Fermo restando quanto stabilito con D.P.R. 9 luglio 2010 n. 133 “Nuovo regolamento di attuazione della 
legge 25 marzo 1985 n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”, durante la stagione 
balneare così come definita dagli enti gestori del demanio marittimo, gli apparecchi VDS idrovolanti o 
anfibi possono ammarare, flottare e decollare ad una distanza non inferiore a 1.000 (mille) metri dalla 
costa. 


ARTICOLO 7 
(Limiti di velocità) 

Nella fascia di mare compresa tra il limite esterno delle acque riservate alla balneazione ed i 500 metri 
dalle coste a picco ed i 1000 metri dalle coste sabbiose, le unità a motore devono procedere ad una 
velocità non superiore a 10 nodi e navigare comunque in dislocamento. 

…Omissis….. 


La presente Ordinanza sarà pubblicata all’albo degli Uffici Marittimi del Circondario e dei Comuni 
rivieraschi ed inclusa nella pagina Ordinanze del sito internet www.guardiacostiera.it . 

Ancona, 03/05/2011 

f.to IL COMANDANTE 
C.A. (CP) Giovanni PETTORINO
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