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servizio di assistenza e soccorso in mare

ART. 4 – SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE 

4.1 Durante l’orario di balneazione e fermo restando quanto previsto dal precedente punto 1.2, i 
concessionari di strutture balneari singoli o associati devono: 
organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente 
bagnanti ogni 150 (centocinquanta) metri lineari o frazioni di essi, munito di brevetto in corso di 
validità a tal fine rilasciato da organismi riconosciuti dalle vigenti disposizioni; 
esporre in luogo ben visibile all’utenza copia della presente Ordinanza in formato di stampa A1; 
se particolari conformazioni dell’arenile o della costa (ad esempio scogliere parallele alla battigia, 
pennelli imbonitori, etc…) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte 
della concessione, incrementare il numero degli assistenti abilitati al salvamento, anche in 
collaborazione con altri stabilimenti limitrofi, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su 
tutto il tratto di mare interessato. 

4.2 L’assistente bagnanti deve: 
indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca “BAGNINO DI SALVATAGGIO”; 
essere dotato di fischietto; 
tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare 
immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, all’Autorità Marittima ogni eventuale 
incidente verificatosi e/o intervento effettuato durante l’attività di assistenza bagnanti; 
verificare, prima di iniziare il proprio turno, la presenza di tutte le dotazioni necessarie per lo 
svolgimento del servizio, segnalando prontamente al concessionario le eventuali carenze 
riscontrate ai fini dell’immediato ripristino. 

4.3 L’assistente bagnanti non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro 
servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato. 

4.4 Il servizio di assistenza e soccorso in mare dovrà essere garantito per tutto l’orario di balneazione, 
presso la postazione di salvataggio di cui al successivo art. 4.7, da ubicarsi il più vicino possibile alla 
zona di intervento, oppure, qualora ritenuto più proficuo ai fini della efficienza/efficacia del servizio di 
assistenza e soccorso ai bagnanti, in mare a bordo dell’imbarcazione di servizio, nello specchio 
acqueo antistante lo stabilimento. 

4.5 L’assistente bagnanti deve altresì vigilare circa possibili improvvisi pericoli che si dovessero 
presentare durante la balneazione e in particolare sulle eventuali alterazioni del moto ondoso del 
mare (le cosiddette “onde anomale”) che possano costituire motivo di pericolo o apportare 
inconvenienti ai bagnanti in prossimità della linea di battigia. In tale circostanza, l’assistente abilitato 
al salvataggio darà l’immediato seguente avviso: “attenzione! Moto ondoso in aumento”. In relazione 
a quanto precede, la postazione fissa dell’assistente bagnanti dovrà essere dotata di adeguati sistemi 
acustici di comunicazione (altoparlanti, megafoni o altro). Il titolare dello stabilimento balneare, 
qualora siano constatati i fenomeni sopra descritti, deve darne immediata notizia alla Autorità Marittima competente, tramite il numero 071.227581 (Capitaneria di Porto di Ancona) per le azioni di 
accertamento di eventuali responsabilità in ordine al verificarsi di tali eventi, ovvero, in caso di 
richiesta di soccorso, tramite il NUMERO BLU 1530 (gratuito). 

4.6 Ferma restando la diretta responsabilità di ogni singolo concessionario, per quanto concerne la più 
completa garanzia di sicurezza per i bagnanti nello specchio acqueo antistante la rispettiva 
concessione, è ammesso che più titolari di concessioni contigue possano organizzare il servizio di 
salvamento in maniera congiunta in modo da assicurare tale servizio con continuità con un assistente 
bagnanti e relativa unità almeno ogni 150 (centocinquanta) metri di fronte mare. I concessionari che 
intendono avvalersi di tale facoltà dovranno presentare apposita comunicazione scritta, soggetta ad 
approvazione dell’Autorità Marittima competente per territorio, indicando le concessioni demaniali 
marittime interessate, il numero e l’esatta dislocazione delle postazioni di salvataggio, i nominativi e 
gli estremi del brevetto degli assistenti bagnanti ovvero della società fornitrice del servizio ed 
allegando idonea planimetria dalla quale sia possibile identificare con certezza il tratto di mare 
coperto dal servizio di salvamento in forma associata. Tale organizzazione del servizio di salvataggio 
non esime ogni singolo concessionario dall’obbligo di esercitare la vigilanza sull’efficienza di detto 
servizio e di collaborare comunque attivamente alla sicurezza dei bagnanti. 

4.7 In prossimità di ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione 
sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 2 (due) metri, devono essere sempre disponibili: 
un binocolo; 
un megafono; 
300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle su rullo, agganciato alla 
piattaforma di osservazione e prontamente amovibile ove se ne ravvisi la necessità; 
un’unità a remi (pattino) di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la 
scritta “SALVATAGGIO” di colore bianco, dotata di due salvagenti anulari muniti ciascuno di una 
sagola galleggiante di almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa, di un paio di pinne, di una 
maschera e di un ancorotto. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e 
deve essere mantenuta sempre efficiente e pronta all’impiego; 
è data facoltà al concessionario/gestore di impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa al natante 
di cui al precedente punto, una moto d’acqua (acquascooter) previa comunicazione da inviare alla 
Capitaneria di Porto di Ancona da parte del responsabile del servizio di salvamento. Tale 
comunicazione dovrà contenere: 
1. i nominativi ed i titoli – patente nautica e brevetto di assistenza bagnante – del personale 
da impiegare; 
2. caratteristiche e dotazioni della moto d’acqua; 
3. modalità di svolgimento del servizio di salvamento; 
4. polizza assicurativa (da allegare in copia) dell’unità che oltre a prevedere la copertura 
Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate; 
5. dichiarazione da parte del responsabile del servizio di salvamento di farsi carico della 
responsabilità dell’espletamento del servizio anche con l’impiego di acquascooter. 
L’utilizzo della moto d’acqua, in aggiunta al natante tradizionale, è da intendersi subordinato al 
rispetto delle seguenti condizioni: 
- il conduttore della moto d’acqua deve essere maggiorenne e munito di patente nautica; 
- presenza a bordo di un abilitato al salvamento in aggiunta al conduttore; 
- impiego della moto d’acqua adibita all’attività di salvamento, in via esclusiva, per tale 
destinazione. 
- Il mezzo, recante la scritta “SALVATAGGIO", deve essere mantenuto in perfetta efficienza e 
posizionato in prossimità della battigia pronto all’uso cui è destinato. 
Inoltre l’impiego di tale mezzo viene rimesso al prudente apprezzamento del responsabile del 
servizio di assistenza bagnanti, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-
marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. Detto mezzo navale deve essere 
condotto con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla 
sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai 
compromettere l’incolumità di altre persone presenti. 

Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine o vasche, indipendentemente dagli altri 
obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti dedicati, secondo le modalità previste dall’art. 14 del D.M. 18 marzo 1996. Il personale di assistenza deve indossare 
una maglietta di colore rosso con la scritta bianca “ BAGNINO DI SALVATAGGIO”. 
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